Rischia il carcere il marito che non versa il mantenimento perché si è dimesso dopo la separazione La responsabilità penale si configura anche se le parti lese godono di adeguati mezzi economici che non fanno scattare lo stato di bisogno – Sentenza del 22 aprile 2014
Risponde di violazione degli obblighi familiari il marito che non riesce a mantenere l'ex moglie e il figlio minore perché si è licenziato ingiustificatamente subito dopo la separazione: la responsabilità penale si configura anche se le parti lese godono di adeguati mezzi economici che non configurano lo stato di bisogno. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 17623 del 22 aprile 2014, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d'appello di Salerno che lo ha condannato a due mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno alla moglie separata e al figlio minore, con condanna al risarcimento dei danni.
Per la sesta sezione penale non regge la tesi difensiva basata sull'impossibilità dell'uomo di far fronte agli impegni familiari perché privo di redditi: egli si è licenziato dall'azienda dove prestava servizio senza nessun motivo plausibile. Insomma, linea dura dalla Suprema corte visto che l'uomo si è reso volontariamente inadempiente all'obbligo di versamento impostogli in sede di separazione personale essendosi licenziato subito dopo tale decisione senza un valido motivo. E ancora: la penale responsabilità si configura anche se le parti lese godono di adeguati mezzi economici che non fanno scattare lo stato di bisogno. Pertanto, al ricorrente non resta che pagare mille euro in favore della Cassa delle ammende.