Sull'assegno all'ex coniuge dopo le Sezioni unite “l'incognita” del mancato riconoscimento in sede di separazione

da | Feb 1, 2019 | Anno 2019

La circostanza può rappresentare un valido indice di riferimento idoneo a fornire utili elementi di valutazione sulle condizioni economiche della coppia

 

La Cassazione aggiunge un altro tassello alla determinazione dell’assegno divorzile. Dopo i chiarimenti delle Sezioni unite civili (sentenza 18287/18) la prima sezione aggiunge un altro parametro. Il mancato riconoscimento dell’assegno in sede di separazione può rappresentare, infatti, «un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi». A stabilirlo è l’ordinanza 2480/19 , 29 gennaio 2019 che ha così disposto in una causa di separazione.tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie l’assegno divorzile che era stato ridotto in appello con la motivazione che la donna aveva «poliedriche capacità imprenditoriali» e percepiva un reddito superiore a quello dichiarato, idoneo comunque a garantirle il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
La vertenza è così giunta in Cassazione che ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sopra richiamata.
La donna, in particolare, aveva contestato la decisione di merito per essere stata fatta erronea applicazione della prova presuntiva e per non aver considerato i giudici la situazione di fortissimo squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le parti.
Il marito dal canto suo ha censurato la decisione nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che in sede di separazione non era stato previsto alcun assegno di mantenimento.
La Cassazione, nel decidere la questione, ha ricordato che per circa trent’anni la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, individuandone il presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
L’orientamento è stato poi modificato con la sentenza 11504/17 secondo la quale il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi dell’istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai «persona singola» e che, all’esito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Successivamente sul tema sono nuovamente intervenute le Sezioni unite (sentenza 18287/18) le quali hanno ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio e all’età di detta parte.
Il giudizio, in sostanza, deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
Ma non è tutto. La Suprema corte, infatti, con la decisione odierna ha aggiunto che la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile, ma può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi.