Sì al revirement perché più aderente al dato normativo, «pericolosi» i benckmark tipo multipli della pensione sociale. Ma il criterio del tenore di sopravvive per l’ex coniuge malato o avanti con l’età – Sentenza, 26 gennaio 2018
Sì al solo criterio dell’autosufficienza economica per stabilire se il coniuge richiedente ha diritto o meno all’assegno divorzile perché è più aderente al dettato normativo rispetto al canone del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mandato in soffitta dal revirement della Cassazione contenuto nella sentenza 11504/17.
Ma la «pregressa giurisprudenza» di legittimità «continuerà a operare» nei casi in cui l’ex coniuge non può lavorare perché per motivi di salute o anagrafici e pure se non ha mai avuto un’occupazione fatto o non è abbastanza qualificato per trovarne una. Devono tuttavia essere rifiutati come «pericolosi automatismi» i criteri che ragguagliano l’autosufficienza economica a standard fissi, tipo multipli della pensione sociale, mentre ogni «singola persona» va considerata «nella sua specifica individualità».
È quanto emerge dalla sentenza 2042/18, pubblicata il 26 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.