Scuola, l’iscrizione negata lede il diritto all’istruzione anche se il minore è ammesso alle lezioni
La frequenza di fatto non scrimina l’omesso rilascio del nulla-osta. Ma il risarcimento non è automatico
Orientamento: nuovo Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Non conta che il bambino non abbia perso preziosi giorni di scuola. La mancata iscrizione imputabile alla responsabilità dell’istituto per il mancato rilascio del nulla osta configura ugualmente una violazione del diritto all’istruzione, nonostante il minore sia stato di fatto ammesso a frequentare le lezioni. Lo precisa una sentenza pubblicata il 21 giugno 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
I crismi dell’ufficialità
L’alunno per quattro mesi va regolarmente a scuola senza esservi iscritto. E la mancata iscrizione è sicuramente imputabile all’istituto perché il nulla-osta non rilasciato si rivela in realtà dovuto. La violazione del diritto all’istruzione garantito dalla Costituzione, tuttavia, si configura lo stesso: si tratta di una facoltà riconosciuta a ogni cittadino della Repubblica, che si risolve nel diritto a frequentare la scuola nelle forme prescritte e non semplicemente in via di fatto. Non è detto, tuttavia, alla violazione corrisponda automaticamente un danno risarcibile (che, nel caso di specie, risulta invece escluso: la Suprema corte si limita a correggere la motivazione della sentenza di merito).