Scatta l’adozione del figlio al quale non viene garantito un normale sviluppo psico-fisico
Non basta il solo affetto, l’«accudimento» e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Rilevante il legame instaurato con gli affidatari
Via libera all’adottabilità al figlio di genitori tossicodipendenti che non sono in grado di garantirgli un normale sviluppo psico-fisico: non è sufficiente il mero affetto, l’accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Lo ha sancito la Cassazione che, con l’ordinanza 15660 del 18 settembre 2012, ha accolto il ricorso della curatrice speciale e del tutore di un minore, contro la revoca di adottabilità della Corte d’appello di Torino.
La sesta sezione civile ha ribaltato la decisione della Corte di merito, ritenendo che il solo accudimento, il soddisfacimento delle esigenze primarie e le sole aspirazioni dei genitori, l’affetto, non sono sufficienti se gli stessi non sono in grado di garantire un normale sviluppo psico-fisico e che tale inidoneità è da considerarsi irreversibile. Rilevante è che il bimbo sia stato sottratto alla madre che abusava gravemente di sostanze stupefacenti, trovandosi appena nato in una situazione di astinenza, alla quale era stata data la possibilità alla madre di seguirlo in comunità ma, a causa della sua condizione, non fu in grado di farlo con assiduità e la situazione di disintossicazione, da pochi mesi intrapresa, essendo reale la possibilità di ulteriori ricadute, non dà adito a un cambio di rotta circa l’esclusione dell’abbandono. E ancora. Pesa per Piazza Cavour la nuova condizione del piccolo, affidato a una nuova famiglia, con la quale ha instaurato un legame molto forte, al contrario che con i genitori naturali. Pertanto, la Suprema corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.