Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 maggio 2023, le nuove regole da rispettare sulla trasparenza degli stipendi di uomini e donne. Gli Stati membri sono chiamati a recepire nel loro ordinamento le nuove regole sulla trasparenza degli stipendi riconosciuti in busta paga a uomini e donne entro la scadenza del 7 giugno 2026 rendendo concretamente applicabili le direzioni indicate dall’UE al termine di un lavoro lungo quattro anni.
Secondi i dati forniti dall’Unione Europea, un uomo in posizioni manageriali guadagna in media 32,43 euro l’ora mentre una donna 22,37 euro, un professionista supera i 24 euro mentre una professionista sfiora i 19 euro, o ancora: un operaio specializzato riceve in busta paga 12,79 euro, un’operaia 9,18 euro.
Queste cifre danno la misura del divario retributivo di genere, quella distanza tra gli stipendi riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori alle stesse condizioni.
Cosa fare?
Prima, durante e dopo il rapporto di lavoro deve essere garantita a tutti e a tutte una trasparenza sulle somme riconosciute in busta paga e un pari trattamento dal punto di vista della retribuzione da intendersi come “il salario o lo stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore (componenti complementari o variabili) a motivo dell’impiego di quest’ultimo”.
La direttiva UE 2023/970 regola i seguenti fondamentali aspetti:
- trasparenza retributiva prima dell’assunzione;
- trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica;
- diritto di informazione e accessibilità dei dati sul livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
- comunicazioni periodiche, con cadenza variabile in base alla dimensione aziendale, di informazioni sul divario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile;
- valutazione congiunta delle retribuzioni con il coinvolgimento dei rappresentanti di lavoratrici e lavoratori in caso di immotivata differenza degli stipendi riconosciuti in busta paga a uomini e donne superiore al 5 per cento;
- tutela dei diritti, anche quando il rapporto di lavoro è ormai terminato;
- diritto al risarcimento: “gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi lavoratore che abbia subito un danno a seguito di una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio della parità di retribuzione abbia il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento o la piena riparazione, come stabilito dallo Stato membro, per tale danno”;
- inversione dell’onere della prova: spetta al datore di lavoro provare l’insussistenza della discriminazione retributiva diretta o indiretta segnalata e documentata da lavoratrici e lavoratori;
- sanzioni che devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”.