Pesa la natura assistenziale del trattamento: l’una tantum può scattare solo nel giudizio sulla cessazione degli effetti civili delle nozze in quanto prima potrebbe influenzare il consenso del coniuge – Sentenza, 30 Gennaio 2017
Stop all’accordo raggiunto in sede di separazione con cui i coniugi stabiliscono il regime patrimoniale del futuro divorzio: i diritti matrimoniali sono indisponibili ex articolo 160 Cc, mentre l’assegno divorzile ha pur sempre natura assistenziale e l’una tantum può scattare solo con l’accordo delle parti, più il consenso del giudice, e unicamente nell’ambito del giudizio di divorzio. Ancora. Non si può ridurre l’assegno al figlio maggiorenne in cerca di lavoro, parametrandolo all’importo del reddito medio di un giovane laureato, perché bisogna comunque considerare il tenore di vita goduto dal beneficiario in costanza di convivenza con i genitori. È quanto emerge dalla sentenza 2224/17, pubblicata il 30 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.