Nulla la scrittura privata fra coniugi con la quale si regolano le visite ai figli

da | Mag 3, 2017 | Anno 2017

Necessario l'intervento del giudice per modificare le condizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione: altrimenti scatta il reato – Sentenza, 2 maggio 2017

 

È priva di qualunque efficacia la scrittura privata fra i coniugi con la quale viene regolato il diritto di visita dei figli, in barba al decreto di omologazione della separazione. È sempre necessario l’intervento del giudice e il genitore che non rispetta il provvedimento del magistrato ne risponde in sede penale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20801 del 2 maggio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna che aveva violato il diritto di visita dell’ex usando come scusa una scrittura privata siglata con il padre e con la quale venivano modificate le condizioni sancite in sede di separazione.

La sesta sezione penale, chiamata a decidere delle responsabilità della signora in relazione al mancato rispetto di giorni e orari di visite dei bambini, ha detto a chiare lettere che sulla possibilità dei coniugi di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. è necessario l'intervento del giudice sull'accordo modificativo che è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli. E, all'evidenza un accordo modificativo, come quello nel caso in esame, che non stabilisca le modalità di visita dei figli in favore del genitore non affidatario può risultare per la sua assoluta genericità pregiudizievole per i preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti.

Ciò tanto più se si pensa che Il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. presuppone un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori, che va individuato nei termini sopra indicati, con la precisazione che l'elusione deve sostanziarsi in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o aggiri le finalità, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell'interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d'essere.