Sugli ascendenti del minore grava l’obbligo di contribuire in presenza di redditi sufficienti – Ordinanza del 3 agosto 2015
I nonni sono tenuti a mantenere il nipote quando il loro figlio, trentacinquenne ancora universitario, non ha una provvista economica sufficiente. Infatti, sugli ascendenti del bambino grava l’obbligo di contribuire secondo le proprie sostanze.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16296 del 3 agosto 2015, ha respinto il ricorso di un universitario fuori corso, condannato dalla Corte d’Appello di Bari a versare al figlio 450 euro al mese.
Nella breve motivazione la sesta sezione chiarisce prima di tutto che, alla luce dalla riforma sulla filiazione, i provvedimento di mantenimento dei minori, figli di genitori non sposati, sono soggetti al ricorso per Cassazione.
Nel merito gli Ermellini confermano la decisione dei giudici territoriali, spiegando che in sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in sede di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provvedimento impugnato.
Correttamente il giudice barese dice che il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari (all'età di 35 anni) non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo.
La torte di merito procede — come sicuramente è possibile fare anche in materia familiare — per presunzioni. Il giovane padre è proprietario di un immobile e può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica (del resto non va dimenticato che gli ascendenti sono tenuti a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti). Il ricorrente potrebbe dunque provvedere, alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti.