Disapplicato per contrarietà ai principi Ue il decreto attuativo della legge Cirinnà che prevede di annullare l’annotazione anagrafica ottenuta col decreto-ponte: tutela cautelare a un diritto fondamentale – Ordinanza, 8 aprile 2017
Disapplicato per contrarietà ai principi Ue. Stop al decreto attuativo della legge Cirinnà secondo cui le schede anagrafiche delle parti dell’unione civile devono essere intestate al cognome posseduto in epoca anteriore mentre quello scelto per il prosieguo sarebbe un mero «cognome d’uso». E ciò perché grazie al “decreto-ponte” una delle due donne ha già ottenuto il codice fiscale e ha trasmesso il doppio cognome a sua figlia, nata il 19 novembre scorso e dunque in un momento in cui la legge glielo consentiva: il cognome di una persona è invero un elemento costitutivo della sua identità personale, della sua dignità e della sua vita privata, mentre l’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 5/2017 si pone in contrasto con le fondamentali norme eurounitarie che lo tutelano. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 4 aprile dalla prima sezione civile del tribunale di Lecco, che conferma il precedente decreto adottato inaudita altera parte.
Il giudice ordina all’ufficiale di stato civile del Comune di astenersi dall’annullare l’annotazione anagrafica con il doppio cognome per la donna che è unita civilmente con un’altra signora e ha partorito la bambina: gli effetti si sono prodotti in Italia per la trascrizione del loro matrimonio celebrato in Portogallo. La coppia ottiene la tutela cautelare richiesta perché l’applicazione del decreto attuativo della riforma può creare un grave pregiudizio alla madre e alla figlia: la prima ha speso nell’attività professionale il doppio cognome ottenuto posponendo il proprio a quello della partner; la seconda l’ha utilizzato fin dalla nascita in tutti i documenti che la riguardano e in tutte le pratiche amministrative e sanitarie. E fra i principi prioritari a livello europeo e nazionale c’è sempre il best interest del minore. Senza dimenticare che è tutta da verificare la cittadinanza che nel nostro ordinamento può avere la nozione di «cognome d’uso», finora estranea anche alla disciplina del matrimonio. Spese di lite integralmente compensate per l’assoluta novità della questione.