No alla negoziazione assistita per il divorzio se le parti sono patrocinate da avvocati dello stesso studio

da | Mag 31, 2016 | Anno 2016

Esclusa l’omologazione dell’accordo laddove il codice deontologico forense prevede il conflitto d’interessi. Ma dopo i chiarimenti delle parti sui figli il giudice autorizza nonostante il no del pm – Decreto legge 31 maggio 2016

 

Conflitto d’interessi. Non può essere omologata la negoziazione assistita per divorziare se dopo la separazione consensuale l’accordo raggiunto fra le parti viene depositato in Procura dai due avvocati che le assistono e che tuttavia appartengono allo stesso studio professionale: è infatti escluso che in tal caso sia soddisfatto il requisito della doppia difesa indicato dal decreto legge 132/14, convertito dalla legge 162/14, dal momento che l’obbligo di astensione emerge dal codice deontologico forense. E attenzione: il giudice può autorizzare l’accordo degli ex coniugi bocciato dal pm dopo i chiarimenti forniti dalle parti in udienza. È quanto emerge dal decreto pubblicato il 13 maggio scorso dalla settima sezione civile del tribunale di Torino (presidente e estensore Cesare Castellani).