Bocciata la domanda della donna che ha una condizione economica «non particolarmente vitale» ma senza scostamenti rilevanti negli ultimi anni: tutta da provare l’inadeguatezza delle sostanze – Sentenza, 13 luglio 2017
Non naviga certo nell’oro ma comunque ha i mezzi di sostentamento: escluso l’assegno divorzile alla moglie.
Con l’addio al criterio del tenore di vita goduto in costanza matrimonio deciso dalla Cassazione con la sentenza 11504/17, il trattamento economico in caso di cessazione degli effetti civili del vincolo è parametrato all’autoresponsabilità economia dei coniugi e scatta soltanto se è fornita una prova rigorosa dell’impossidenza o dell’insussistenza di sostanze adeguate. È quanto emerge dalla sentenza 14352/17, pubblicata il 13 luglio dalla prima sezione civile del tribunale di Roma, che costituisce una delle prime applicazioni del revirement voluto dalla Suprema corte.