Le parti possono accordarsi nel derogare quanto deciso dal giudice sul fronte patrimoniale: legittimo il beneficio fiscale, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal marito – Sentenza, 3 marzo 2016
Non perde il diritto alla deducibilità delle spese sostenute il coniuge che, dopo la separazione, si rifiuta, a titolo di compensazione, di versare la propria rata di mutuo della casa rimasta in comune se l’altro non versa il mantenimento. Va quindi revocato il decreto ingiuntivo proposto dall’ex marito al fine di ottenere sia le somme esborsate per l’acquisto della casa coniugale nel periodo della comunione dei beni, sia quelle del mutuo per un periodo successivo alla separazione. Questo nel caso si decida, dopo la fine del rapporto, che l’immobile resti in comune con vincolo di indisponibilità per la sua destinazione a esigenze primarie della famiglia. A stabilirlo è la sentenza 23311/15 della nona sezione civile del tribunale di Roma che ha accolto l’opposizione di una ex moglie contro il decreto ingiuntivo proposto dal marito.