Matrimoni e patrimoni: sì alla mediazione fra separati nonostante l’addio al tentativo obbligatorio
La Consulta non ha bocciato la conciliazione delegata, che resta un diritto degli ex coniugi anche in sede di opposizione ad atto di precetto
È incostituzionale l’obbligo di mediazione delle controversie civili, ma non la conciliazione delegata che pure è prevista dal D.lgs. 28/2010 e resta un diritto dell’utente del servizio giustizia. Insomma: quando il giudice ha elementi per ritenere che un accordo sia possibile, può invitare le parti a ricorrere alla mediazione, anche quando i litiganti sono coniugi separati e la controversia ha per fondamento questioni economiche e si trova già nella fase esecutiva con l’opposizione ad atto di precetto. È quanto emerge dall’ordinanza depositata il 14 dicembre dalla prima sezione civile del tribunale di Varese (giudice estensore Giuseppe Buffone).
Obbligo e facoltà
La mediazione su invito del giudice resta in piedi anche dopo la sentenza costituzionale 272/12 che ha dichiarato illegittimo il tentativo obbligatorio perché non previsto dalla legge delega né ravvisabile nei principi comunitari (cfr. gli articoli “L’obbligo di mediazione non si poteva desumere dalla legge delega né dalle norme comunitarie” pubblicato il 6 dicembre e “Mediazione, l’obbligatorietà del tentativo nella legge delega non c’era: aveva ragione il Tar Lazio” oltre che “Mediaconciliazione obbligatoria illegittima per eccesso di delega”, pubblicati entrambi il 24 ottobre). Ma la declaratoria di incostituzionalità colpisce la norma di cui al comma primo dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, non la disposizione prevista dal terzo comma: sopravvive dunque la facoltà del litigante di sperimentare il tentativo di mediazione; caduto l’obbligo, insomma, sopravvive il diritto.
Pace sociale
Nella specie è proprio la pregressa sussistenza di legami familiari tra le parti in causa a indurre il giudice a invitarli alla mediazione. Pesa, tuttavia, anche il tipo di difese e contestazioni che sono state introdotte dai litiganti. E naturalmente è rilevante la natura della causa, che riguarda la definizione di alcuni aspetti patrimoniali successivi alla separazione. Qualche chance di successo c’è e il giudice propone alle parti di valutare l’opportunità di un percorso per la possibile conciliazione: la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all’interesse (pubblico) alla “pace sociale”, favorendo il raggiungimento di un accordo che «non distribuisce ragioni e torti ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali». Insomma: può essere un modo per “ricucire”, riportando i rapporti a quote più normali, almeno sul piano formale. Ma attenzione: le parti dovranno eventualmente farsi carico dei costi della mediazione ex articolo 16 Dm180/10. L’udienza è rinviata per raccogliere gli eventuali consensi o rifiuti.