Bocciato il ricorso dell'onerato, un libero professionista: anche se manca la dimostrazione di un accordo, rileva la condivisione della scelta di non far lavorare lei per dedicarsi alla famiglia – Ordinanza, 4 Dicembre 2017
Solo con la prova che la ex di fronte alla concreta offerta di lavoro retribuito si tira indietro viene meno l’obbligo di versare il mantenimento, diversamente l’onerato dovrà provvedervi. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 28938/17, pubblicata dalla sesta sezione civile.
Il collegio di legittimità rigetta il ricorso di un onerato contro la decisione della Corte di appello che, nell’ambito della separazione personale con il coniuge, stabiliva a suo carico l’obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento dell’importo di 2 mila euro, disponendo l’aumento del contributo a 2.900 euro.
Il giudice di seconde cure riteneva che sebbene mancasse la prova di un accordo tra gli ex perché la moglie non lavorasse per dedicarsi alla famiglia, la condivisione di tale scelta era insita nei fatti «oggettivi e incontroversi» emersi in corso di causa. Il ricorrente è un professionista affermato e possiede molte proprietà, mentre la ex non gode di fonti di reddito diverse dall’assegno e vive nella casa familiare soggetta a un canone di locazione di più di 1.800 euro mensili a carico del ricorrente.