Lo stato di prostrazione per la morte di un congiunto va risarcito come danno non patrimoniale, 3 febbraio 2011

da | Feb 6, 2011 | Anno 2011

Disconosciuto quello biologico a una mamma che aveva perso la figlia in un incidente.
 
Va incluso nel danno non patrimoniale e non in quello biologico lo stato di prostrazione e cioè il profondo abbattimento, il disinteresse per il lavoro e la tendenza all’isolamento causati dalla morte di un figlio.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2557 del 3 febbraio 2011, non ha riconosciuto a una mamma che aveva perso la figlia in un incidente stradale il danno biologico che la donna chiedeva in relazione a un profondo stato di prostrazione che stava vivendo.
D’altronde il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del
danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta “l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela,
ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato”.