La determinazione dell’assegno è indipendente dalle «statuizioni patrimoniali» operanti prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio – Ordiananza del 25 luglio 2014
L’ex non è tenuto a versare parte della tredicesima mensilità, anche se a prevedere la disposizione è l’accordo di separazione. La riproduzione di disposizioni concordate o statuite in sede di separazione non costituisce un contenuto obbligato della decisione sulle condizioni economiche del divorzio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17028, depositata oggi dalla sesta sezione civile. Il Tribunale di Caltanissetta, dopo la sentenza di divorzio tra due coniugi, stabiliva che l’ex dovesse corrispondere un assegno mensile di 1.500 euro in favore della donna e un assegno di 1.000 euro a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio minore.
L’odierna ricorrente impugnava la decisione dei giudici di primo grado, chiedendo l’aumento dell’assegno (da 1.500 a 3.500 euro mensili) e il 50 per cento della tredicesima mensilità dello stipendio dell’ex marito, come già previsto in sede di separazione. La Corte d’appello di Caltanissetta respinge l’istanza della ricorrente e anche la Cassazione è dello stesso avviso.