Le diversità caratteriali e culturali possono legittimare la separazione giudiziale dei coniugi

da | Gen 23, 2014 | Anno 2014

Essere troppo diversi rende improseguibile la convivenza. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di uno solo nonostante l'altro desideri continuare – Sentenza del 21 gennaio 2014

Le diversità caratteriali e culturali possono legittimare la separazione giudiziale dei coniugi: la frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di uno solo tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, nonostante l'altro partner desideri continuarla. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 1164 del 21 gennaio 2014, ha respinto il ricorso di un 72enne contro la decisione della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale marchigiano circa la separazione giudiziale tra le parti condannando il marito a versare alla coniuge un assegno mensile di mantenimento di 350 euro.

La prima sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto legittima la separazione data non tanto da comportamenti contrari ai doveri e obblighi matrimoniali ma da una situazione di intollerabilità che non ha reso più possibile la convivenza della coppia. In particolare, hanno pesato la diversità di cultura, l'incompatibilità di carattere e i diversi credi religiosi.

Questione di feeling

Insomma, la Suprema corte ha rilevato che l'incompatibilità di carattere, il contrasto tra differenti culture, tra diversi “credi” ideologici o religiosi, le manifestazioni di disaffezione, il distacco fisico o psicologico, l'esasperato spirito di autonomia dei coniugi o magari la presenza di fatti “oggettivi”, indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ad es. una malattia psichica o fisica di uno di essi), sono da considerare soggettivamente: al riguardo, per Piazza Cavour sussiste l'intollerabilità della convivenza, quando vi sia accordo delle parti sulla separazione, ciò che accade nella prassi per la maggior parte delle separazioni giudiziali, ovvero quando la domanda è presentata poco dopo la nascita di un figlio fuori del matrimonio, ciò che fa ritenere che sia venuta meno ogni comunione di vita. Si è affermata l'intollerabilità, quando sia venuta meno la volontà di vivere insieme, semplicemente se il ricorrente chieda la separazione e insista nella domanda nonostante il tentativo di conciliazione.
Ma non solo: gli Ermellini hanno sottolineato che per la tesi soggettivistica non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l'altro coniuge desideri continuarla. Pertanto, il ricorso è stato respinto.