L’atteggiamento aggressivo contro la moglie depressa dal parto non è reato, 23 aprile 2012

da | Apr 27, 2012 | Anno 2012

L’atteggiamento aggressivo contro la moglie depressa dal parto non è reato
Per i maltrattamenti in famiglia va accertata la volontà di soggiogare il partner

Le reazioni violente per contrastare i disagi psicologici servono a poco ma non sempre sono reato. Infatti, non rischia una condanna per maltrattamenti il marito che è spesso aggressivo con la moglie per indurla a uscire dal torpore della depressione post partum.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15680 del 23 aprile 2012, ha annullato con rinvio la condanna a carico di un marito diventato aggressivo con la moglie depressa dal parto.
In sostanza la sesta sezione penale ha invitato i giudici di merito a rivalutare il caso ritenendo impossibile una condanna per maltrattamenti senza la prova certa dell’intento mortificatore del marito.
«E’ del tutto pacifico, sulla base delle prove assunte, che la causa scatenante di tale patologia sia stata l’evento parto, cui è seguito un progressivo allontanamento della donna dalla realtà e la chiusura in se stessa, che ha prodotto alterazione delle dinamiche familiari. Analogamente non vi è dubbio, sulla base delle prove assunte che risultano correttamente valutate dai giudice di merito, che il comportamento del marito sia frequentemente sfociato in comportamenti aggressivi, di natura materiale o morale, ma non risulta accertato specificamente nelle pronunce di merito se tale condotta sia stata generata da una reazione, sia pur impropria, volta a cercare di scuotere la moglie dal torpore e dalla mancanza di Iniziativa ed interesse nella quale risulta essere stata relegata per effetto della patologia, o sia stata determinata dalla volontà di indurla In una situazione di costante soggezione».
Insomma la sentenza della Corte d’Appello di Trento è affetta da un difetto di motivazione su un punto essenziale: al fine dell’accertamento della responsabilità per maltrattamenti in famiglia è necessario aver dimostrato l’intento mortificatorio e vessatorio per ostacolare il naturale sviluppo della personalità della vittima.