Sì alla convocazione dei genitori presso cui è collocato il piccolo che, pur se non rivestono la qualità di parte, hanno un ruolo chiave nello sviluppo psicofisico del bambino – Sentenza, 10 ottobre 2017
Anche se gli affidatari non rivestono la qualità di parte hanno la possibilità di presentare, nell'interesse del minore, memorie scritte nel procedimento civile in materia di affido, adozione e responsabilità genitoriale. Il ruolo dell'affidatario, infatti, assume un rilievo importante nell'ambito dello sviluppo psico-fisico del minore stesso.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 23574/17, pubblicata il 9 ottobre dalla prima sezione civile. Con la pronuncia, il Palazzaccio accoglie il ricorso del tutore di una minore, dichiarata adottabile dal tribunale perché era emerso lo stato di abbandono sia per l'inadeguatezza della madre sia per l'assenza della figura paterna. La Corte di appello, invece, revoca lo stato di adottabilità perché il padre aveva trovato un lavoro ed determinato a tenere con sé la figlia e dalla consulenza, emergeva che si era dimostrato maturo e responsabile rispetto al suo ruolo genitoriale.
Ad impugnare la decisione di merito, è il tutore provvisorio contrario al fatto che il giudice non avesse disposto la convocazione della famiglia presso cui la minore era collocata. Sul punto, la Cassazione accoglie il gravame. Pur non assumendo gli affidatari la qualità di parte, «la loro convocazione, cui si associa, in una sorta di ibridazione processuale, la facoltà di presentare memorie, costituisce il punto di approdo di un lungo percorso che si è concluso con il riconoscimento dell'importanza del ruolo assunto dagli affidatari nell'ambito dello sviluppo psicofisico del minore, con la creazione di punti di riferimento di natura affettiva e relazionale». È evidente che gli affidatari assumono un ruolo chiave nella vita del minore per la formazione della sua personalità, «sulla base anche di una conoscenza approfondita della sua indole, delle sue esigenze, anche di natura affettiva». Tale ruolo si traduce, sul piano processuale, nella previsione della norma dell'articolo 2, della l. n. 173/15 al fine di consentire «una valutazione complessiva in merito all'interesse del minore, anche nella prospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hanno assunto un rilievo importante in un momento delicato nell'ambito sviluppo psico-fisico del minore stesso». Piazza Cavour accoglie il ricorso del tutore e cassa con rinvio la sentenza impugnata.