La ex paga l'Irpef sul mantenimento solo se il fisco prova che l'onerato lo deduce dal reddito

da | Dic 27, 2018 | Anno 2018

È escluso che sia il contribuente a dover documentare di non aver incassato le somme: onere a carico dell’ufficio. Redditi di persone fisiche tassabili soltanto se percepiti nel periodo d’imposta – Ordinanza, 21 dicembre 2018

 

Stop all’accertamento per maggior reddito a carico della moglie separata. E ciò anche se la signora vanta nei confronti del marito il credito rappresentato dall’assegno stabilito dal giudice civile. Ma il punto è che non spetta alla contribuente dimostrare di non aver ricevuto il contributo economico dall’onerato: compete invece al fisco dimostrare gli elementi posti alla base della ripresa a tassazione Irpef e soltanto dopo alla donna provare le circostanze che modificano, impediscono o estinguono quei fatti. Senza dimenticare che i redditi delle persone fisiche risultano tassabili unicamente se percepiti durante il periodo d’imposta. È quanto emerge dall’ordinanza 33260/18, pubblicata il 21 dicembre dalla sezione tributaria della Cassazione.

Accolto il ricorso della ex moglie per una delle annualità “incriminate” in cui l’interessata sostiene di non aver ottenuto gli assegni dal marito (per un’altra il fisco produce la denuncia dei redditi del marito acquisita in sede di controllo formale, sottoscritta dalla stessa beneficiaria). Sbaglia la Ctr a confermare la decisione sfavorevole alla contribuente osservando che i crediti per redditi da lavoro dipendente e autonomo oltre che d’impresa si possono portare in deduzione soltanto se si dimostra che sono ormai irrecuperabili: si tratta infatti di un criterio che vale per determinare la base imponibile per le società e gli enti commerciali e non si applica alle persone fisiche.