La legge 76/16 non si applica ai rapporti more uxorio precedenti: escluso il diritto di abitazione temporaneo, all'interessato va concesso almeno un termine congruo per reperire una sistemazione
Il convivente del de cuius non può restare nella casa di proprietà del suo partner. Ma gli eredi devono almeno concedergli un termine congruo per trovarsi una nuova sistemazione.
E il merito è comunque della legge sulle unioni civili, che pure non si applica ai rapporti more uxorio ante riforma laddove conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo: la scelta del legislatore che riconosciuto le coppie di fatto impone per il principio di buona fede che l’ex partner del de cuius non possa essere sloggiato dalla sera alla mattina dalla casa in cui ha vissuto per anni. È quanto emerge dalla sentenza 10377/17, pubblicata il 27 aprile dalla terza sezione civile della Cassazione.