La casalinga cinquantenne ha diritto al mantenimento dall’ex e non è tenuta a cercarsi un lavoro, 28 maggio 2012

da | Giu 3, 2012 | Anno 2012


La casalinga cinquantenne ha diritto al mantenimento dall’ex e non è tenuta a cercarsi un lavoro
Irrilevante che non debba più badare ai figli ormai adulti. La revoca dell’assegnazione della casa del suocero non può essere chiesta in sede di separazione

Le donne casalinghe che hanno dedicato la vita a crescere i figli hanno diritto a essere mantenute dall’ex e non sono tenute a cercarsi un lavoro anche se i ragazzi sono ormai adulti e autosufficienti.
È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Ancona che, con la sentenza n. 217 del 13 marzo 2012, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento dato che la moglie era ormai libera dall’impegno di crescere i figli.
Già il Tribunale aveva risposto che una donna di cinquanta anni, visto anche il mercato del lavoro in Italia, non può improvvisarsi e cercarsi un impiego.
Ma non è tutto. Lui aveva anche chiesto la revoca dell’assegnazione della casa familiare dato che era di proprietà del padre.
Anche su questo fronte la risposta dei giudici è stata un no. Infatti tale revoca non può che essere chiesta dal proprietario, il diretto interessato, e solo in presenza di un bisogno reale. In proposito il Collegio ricorda che «ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare gia’ formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilita’ del momento in cui la destinazione del bene verra’ a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volonta’ delle parti, si e’ impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e percio’ non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilita’ di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volonta’, "ad nutum", del comodante.
Salva la facolta’ di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, segnato dai requisiti della urgenza e della non
previsione.