È escluso che l’assegnazione dell’alloggio configuri una misura assistenziale. Da proporre con un giudizio di cognizione ordinaria le questioni sul diritto di proprietà o di abitazione sull’immobile – Sentenza 335/2015
La ex casa familiare non può diventare un contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole se dal matrimonio non sono nati figli. Non solo. Le questioni relative al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile non rientrano nell’alveo delle competenze del giudice della separazione, ma vanno proposte con giudizio di cognizione ordinaria.
È quanto ha stabilito il tribunale di Treviso con la sentenza 335/15, pubblicata dalla prima sezione civile.