Il vecchietto può tenersi il pony in casa perché gli fa compagnia

da | Mag 11, 2018 | Anno 2018

Stop all’ordinanza del Comune che imponeva di trasferire l’equide fuori dal centro abitato: il quadrupede è in buone condizioni igieniche e giova alla salute dell’anziano. La legge non lo vieta – Sentenza, 11 maggio 2018

 

Altro che trasferimento in una stalla fuori dal centro abitato. Il nonnetto può tenersi il pony in casa perché ci è affezionato, anche se il regolamento di igiene del Comune permette di detenere nel centro abitato soltanto «animali da compagnia». E ciò perché il quadrupede è mantenuto in buone condizioni igieniche e l’anziano deposita certificati medici che attestano come la convivenza con l’animale giovi alla salute del proprietario. Certo, l’equide non può essere considerato animale da compagnia in base alla normativa nazionale, che però non lo esclude in modo esplicito: dunque deve essere annullata l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco del municipio. È quanto emerge dalla sentenza 388/18, pubblicata dalla seconda sezione della sede di Lecce del Tar Puglia.

Motivazione inadeguata
Il vecchietto vince per ora la sua battaglia contro il Comune. Per l’Asl il pony non può restare nell’abitazione dell’ottantenne: bisogna tutelare i diritti dei terzi, considerando i cattivi odori e la presenza di insetti determinata dall’animale. Eppure scatta lo stop dell’ordinanza perché manca la motivazione al provvedimento del sindaco, che era tornato sulle sue decisioni dopo aver sospeso l’off limits dell’equino dal centro del paese. Anche in base alla convenzione europea approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 non risulta possibile escludere in modo categorico che il pony possa essere considerato animale da compagnia al pari di gatti e cani, secondo il regolamento comunale di sanità pubblica: la normativa sovranazionale fa riferimento all’animale che l’uomo «tiene presso il proprio alloggio domestico per diletto» e la legge nazionale non esclude espressamente l’equino dal novero degli animali di compagnia. Senza dimenticare che ha natura eccezionale il provvedimento ex articolo 50 Tuel e il sindaco del Comune deve motivarne l’adozione indicando i rischi per la cittadinanza. L’ente locale paga le spese di giudizio.