Importo incrementato per la rivalutazione Istat e per le accresciute esigenze: il trattamento previdenziale ha finalità diverse e risulta cumulabile con l’assegno versato dal genitore onerato – Sentenza, 19 gennaio 2016
La separazione non si può addebitare al solo coniuge che ha intrapreso una relazione extraconiugale se essa è successiva alla crisi matrimoniale dovuta dalla incapacità dell’altro di essere indipendente dai propri genitori.
La casa familiare va di certo affidata al coniuge presso cui vengono collocati i figli il cui mantenimento, a carico del genitore non collocatario, in sede di separazione può essere sicuramente aumentato rispetto al quantum previsto in sede presidenziale sia per l’adeguamento Istat sia per le maggiori esigenze dei figli minori che nel frattempo sono cresciuti. Non incide sull’aumento dell’assegno il fatto che uno dei figli, maggiorenni, percepisca già un assegno di invalidità avente questo finalità diverse da quello di mantenimento e dunque pienamente cumulabile con quest’ultimo. È quanto emerge dalla