Il genitore omosessuale non perde l’affido del figlio che vive con lui e il compagno
Il fatto che crescere con una coppia gay sia dannoso per il bambino è solo un «pregiudizio»
L’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro. In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti. Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe «pregiudizievole per l’interesse del minore», non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.