I costosi corsi di ippica risalgono a prima dell’accordo con la ex e Facebook mostra che l’onerato ne è a conoscenza. Non rimborsabili le spese per la ginnastica: manca la prova del consenso dell’uomo – Sentenza, 05 Marzo 2017
Le foto postate su Facebook costano care al papà della baby atleta nata fuori dal matrimonio. Le immagini della ragazza alle gare del circolo ippico pubblicate con orgoglio paterno sul profilo social mostrano che l’uomo è consapevole e favorevole rispetto alla svolgimento della costosa disciplina praticata dalla figlia.
E ciò fin da prima dell’accordo con la ex compagna omologato dal tribunale dei minori: deve dunque pagare la relativa somma portata dall’ingiunzione ottenuta dalla controparte per le spese straordinarie da lui non onorate.
Ma ora la teen supersportiva si è innamorata della ginnastica e stavolta il padre non paga le lezioni perché manca la prova che abbia dato il consenso alla nuova attività fisica della figlia. È quanto emerge dalla sentenza 17127/16, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Roma.