Il bambino torna da mamma se i nonni paterni puntano a oscurare la figura materna
Nell’affido condiviso stop alle invadenze delle figure parentali dell’ex marito
Il minore affidato congiuntamente ai genitori viene collocato prevalentemente presso la madre se, a casa del padre, le figure parentali sono tanto invadenti con il bambino da volersi sostituire alla figura materna.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7770 del 17 maggio 2012, ha sdoganato il cambiamento di collocazione di una bambina troppo condizionata dai parenti del padre.
Il caso riguarda una coppia di Tivoli. La bambina era stata affidata congiuntamente a mamma e papà e il Tribunale l’aveva collocata presso di lui. L’uomo si faceva aiutare dalla sua famiglia di origine. In appello le cose erano cambiate: i giudici avevano deciso il repentino spostamento della piccola presso la madre perché, avevano motivato i giudici della Capitale, la famiglia di origine tendeva a sostituirsi alla figura materna con troppa invadenza.
Inutile il ricorso alla Suprema corte che lamentava il disorientamento della bambina, prima collocata presso di lui e poi, in “quattro e quattr’otto”, presso la ex.
La prima sezione civile ha infatti reso definitiva la permanenza della piccola presso sua madre chiarendo che l’adozione, nell’ambito del già disposto affidamento condiviso, della prevalente collocazione della minore presso la madre, ritenuta al riguardo pienamente affidabile (con ampi spazi ai rapporti fra la figlia e il padre), costituisce il naturale sviluppo di quel processo evolutivo, nel quale, con congrua motivazione, la Corte ha evidenziato l’emersione, da un lato, di un "intenso reciproco legame affettivo" fra lei e la figlia, e, dall’altro, di aspetti negativi relativi al collocamento della minore presso la casa paterna, «troppo invischiato con le figure parentali presenti che, pur fungendo da supporto, tendono a sostituirsi troppo spesso alla figura materna nelle comuni attività della vita quotidiana e spesso non rendono i colloqui e le scelte della coppia liberi dalla loro influenza». Alla luce di tali considerazioni la modificazione del punto stabile di riferimento, appare adottata in maniera conforme all’interesse della minore e scevra di qualsiasi elemento di contraddittorietà ed illogicità.