Inutile per l’imputato che ha troncato i rapporti con il figlio invocare la vergogna per la propria indigenza. Irrilevanti le buone condizioni economiche della madre che nulla fa mancare al bambino – Sentenza del 27 marzo 20124
Risponde di violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre malato e disoccupato che non versa il mantenimento mensile al figlio minore il quale vive con la madre che non gli fa mancare nulla. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14289 del 27 marzo 2014, ha respinto il ricorso di un padre contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello di Milano che lo ha ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per non aver corrisposto al coniuge separato le somme stabilite in sede giudiziale (250 euro più la metà delle spese mediche e scolastiche) per il mantenimento della figlia minore.
La sesta sezione penale, in linea con la Corte milanese, ha ritenuto l’uomo responsabile osservando che, oltre la mancanza del versamento del denaro mensile, egli non ha più curato neanche i rapporti personali con la piccola e ha creato dei seri problemi economici alla ex moglie (tanto da costringerla a vendere la casa di proprietà e accumulare debiti verso i servizi di refezione scolastica).