È necessario evitare che il ragazzino si trovi all’interno di un conflitto interfamiliare la cui soluzione spetta agli adulti – 1° maggio 2015
I nonni non hanno diritto a frequentare il nipote se sono in lite con i genitori del piccolo. È infatti necessario evitare che il minore si trovi all’interno di un conflitto interfamiliare la cui soluzione spetta agli adulti.
A questa interessante decisione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8100 del 21 aprile 2015, ha respinto il ricorso dei nonni di un adolescente, con il quale gli anziani chiedevano degli incontri, nonostante il grave conflitto con i genitori del ragazzino.
In motivazione i Supremi giudici ricostruiscono le varie interpretazioni date in materia alla legge sull’affido condiviso. E il comune denominatore è sempre quello per cui l’interesse del bambino è l’unico scopo da perseguire.
Infatti, spiegano i Supremi giudici, l’articolo 1 della legge che ha novellato l'art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce a essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore. In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore. Cosi nella specie i giudici di merito hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore.
In poche parole per la Cassazione il provvedimento non è impugnabile dal momento che non nega affatto il diritto dell’adolescente che, fra l’altro, aveva espresso parere negativo, a intrattenere e conservare significativi rapporti con i propri ascendenti ma ha una funzione di tutela del minore preservandolo da una situazione di conflitto che determina una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità e di crescita.