Respinto il ricorso dell'azienda contro un dipendente assentatosi per assistere un familiare affetto da handicap – Ordinanza, 31 gennaio 2018
Niente decurtazione dalle ferie dei giorni di permesso chiesti dal dipendente per assistere, ai sensi della legge “104”, un familiare affetto da handicap.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 2466 del 31 gennaio 2018, ha respinto il ricorso di un’azienda.
In particolare la società aveva decurtato dalle ferie alcuni giorni di permesso presi da un lavoratore con un familiare affetto da un grave handicap.
Contro il provvedimento l’uomo ha presentato con successo ricorso in Tribunale e poi in Corte d’Appello che ha confermato il verdetto favorevole.
I giudici territoriali, hanno spiegato a chiare lettere gli Ermellini, con argomentazioni conformi a quanto affermato dalla stessa Cassazione, sulla scorta del rilievo costituzionale del diritto alle ferie, degli obiettivi di tutela e protezione per i disabili della l. 104/92 e del principio di non discriminazione, ha ritenuto che nel caso specifico i permessi, accordati per l'assistenza di un familiare portatore di handicap, concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato.
Ciò perché, spiega Piazza Cavour in un passaggio chiave delle motivazioni, la limitazione della computabilità dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex lege n. 104 del 1992 commisurata all'intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea a evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso.