Con negoziazione assistita e legge 55/2015 contano più i coniugi che il giudice: va superato l’indirizzo per cui l’agevolazione spetta solo per la casa familiare, conta la «negoziazione globale» – Sentenza, 17 febbraio 2016
Esentasse. Non scontano l’imposta di registro e di bollo tutti gli atti posti in essere dai coniugi con gli accordi di separazione, anche con il trasferimento di beni immobili e mobili, destinati a sfociare di lì a poco nella fine del matrimonio voluta dalle parti. Va superato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio fiscale di cui all’articolo 19 della legge 74/1987 spetterebbe soltanto per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento e a quello del coniuge oltre al godimento della casa familiare. E ciò perché nel frattempo è cambiato il contesto normativo: da una parte la negoziazione assistita dagli avvocati per separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni, dall’altra la legge sul divorzio breve attribuiscono di fatto al consenso dei coniugi un valore ben più pregnante che in passato e allora deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione. È quanto emerge dalla sentenza 3110/16, pubblicata il 17 febbraio dalla sezione tributaria della Cassazione.