Inammissibile il ricorso dell’ex marito condannato in Appello. Ora dovrà pagare anche le spese di giudizio – Sentenza del 4 settembre
In caso di maltrattamenti il danno morale è in re ipsa perché la consumazione di un reato, per di più incidente sulla qualità della vita della vittima in maniera così stringente, non richiede una diretta dimostrazione dell'esistenza delle conseguenze dannose, che discendono dall'accertamento dell'illecito.
A sancirlo la sentenza 35975 del 4 settembre 2015 della sezione feriale della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex marito condannato in Appello per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie. Alla donna dovrà anche risarcire i danni morali. A dar luogo al reato di maltrattamenti è la reiterazione di una serie di fatti che, che da soli possono sembrare di lieve entità. Ricorda il Collegio che la condotta di maltrattamenti si estrinseca anche con il compimento di atti che isolatamente considerati non costituiscono reato, ma che siano rivelatori del clima di oppressione e prevaricazione imposto dall'autore dei fatti all'interno del nucleo familiare. Maltrattamenti accertati nel caso in esame. Infatti i giudici hanno esaminato le concordanti dichiarazioni della donna e del figlio sulle varie e ripetute condotte che hanno portato ad attribuire quelle responsabilità all’uomo.
Anche le testimonianze da lui portate, nel processo, che avrebbero dovuto ribaltare l’accusa in suo favore, non sono risultate contrastanti con le dichiarazione dei familiari. Hanno infatti parlato di contrasti di minima entità tanto da non poter essere definiti maltrattamenti. A conferma della veridicità delle deposizioni di madre e figlio anche alcuni biglietti di minaccia scritti dall’uomo che ora dovrà non solo rispettare la sentenza di secondo grado ma anche pagare le spese del giudizio.
Michela Galuppo