Scatta il reato ex articolo 570, comma primo, Cp e non quello più grave ex 388: la violazione del preesistente obbligo primario di cura non discende dall’inosservanza del provvedimento sull’affido – Sentenza 30 novembre 2015
Compie reato il separato che si disinteressa dei figli minori e manca di tenerli con sé nei fine settimana e nel periodo estivo, come invece disposto dal provvedimento che regola l’affido e il diritto di visita. Ma l’illecito penale che si configura non è la più grave mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che pure è stata contestata all’imputato, ma la sottrazione agli obblighi della responsabilità di genitore di cui al primo comma dell’articolo 570 Cp. Il reato di cui ai primi due commi dell’articolo 388 Cp, infatti, non si configura perché il dovere di cura dei minori, al di là del provvedimento del giudice, è già previsto dal codice civile (e in particolare dagli articoli 147 e 316 Cc dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 154/13). È quanto emerge dalla sentenza 47287/15, pubblicata il 30 novembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.