Condannato anche dalla riforma Orlando chi non versa l'assegno al figlio nato fuori dal matrimonio

da | Dic 13, 2018 | Anno 2018

Non rileva che l’articolo 570 bis Cp parli di «coniuge»: nel diritto civile non conta più se i genitori siano sposati o meno, mentre il dlgs sulla riserva di codice è compilativo e non modifica le norme – Sentenza, 12 dicembre 2018

 

 

Anche dopo la riforma Orlando deve essere condannato in sede penale il genitore non sposato che contravviene all’obbligo di versare al figlio minore l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile. E ciò anche se l’articolo 570 bis Cp, introdotto dal decreto legislativo 21/2018, parla espressamente di «coniuge» che si sottrae alla prestazione economica stabilita dall’autorità giudiziaria. Il punto è che il decreto attuativo della legge 103/17 introduce il principio della riserva di codice: concentra nel Cp le norme che contengono sanzioni penali per riordinare la materia ma non modifica le disposizioni. E la riscrittura con contestuale abrogazione non ha toccato l’articolo 4, secondo comma, della legge 54/2006, norma di chiusura del sistema secondo cui «le disposizioni della legge si applicano ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». È quanto emerge dalla sentenza 55744/18, pubblicata il 12 dicembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.