Come fa l’ex coniuge in difficoltà ad avere dal fondo di solidarietà l’assegno non versato dall’onerato?

da | Gen 23, 2017 | Anno 2017

Decreto ministeriale – 23 Gennaio 2017

 

Risposta: il coniuge separato deve dimostrare di trovarsi in caso di stato di bisogno e di non poter provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori (o maggiorenni portatori di handicap grave): il valore dell’Isee dev’essere inferiore o uguale 3 mila euro. La sperimentazione parte presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello grazie al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/2017.

Conseguenze: il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti, assume informazioni se del caso nei trenta giorni successivi e trasmette al ministero della Giustizia l’istanza per l’anticipazione dell’assegno non percepito dal coniuge avente diritto: Via Arenula liquida l’importo, si rivale sull’onerato inadempiente ed eventualmente può procedere all’azione esecutiva.

Modalità: l’istanza di accesso al fondo di solidarietà è depositata dall’interessato nella cancelleria del tribunale sulla base di un forma che sarà disponibile sul sito www.giustizia.it in un’area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno».
Eccezioni alla regola: se il coniuge separato richiedente non ha le carte in regola per ottenere l’anticipazione a carico del fondo di solidarietà il giudice rigetta l’istanza con decreto non impugnabile. Non è previsto il pagamento del contributo unificato. Può scattare la revoca dell’assegnazione se si scopre in seguito l’insussistenza dei requisiti, con tutte le le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa.

Quali sono i documenti e le indicazioni necessari per il richiedente?

Oltre all’Isee serve la copia del documento di identità di chi propone l’istanza. È necessario indicare: generalità, dati anagrafici, codice fiscale, estremi del conto corrente del richiedente, più l’indirizzo di posta elettronica dove si vuole ricevere le comunicazioni. Richiesto anche l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento oppure la copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’articolo 476, primo comma, Cpc.

Basta che l’onerato si sia reso inadempiente a far scattare l’anticipazione all’avente diritto?

No, perché il coniuge separato in stato di bisogno che presenta l’istanza al tribunale deve anzitutto indicare la misura dell’inadempimento dell’obbligato e poi anche l’inadempienza del datore di lavoro dell’ex coniuge onerato all’obbligo di versamento del richiedente ex articolo 156, sesto comma, Cc.

Come fa l’instante a dimostrare di aver averle provate tutte prima di adire fondo di solidarietà?

Bisogna allegare all’istanza la copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente e la visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili.

In che modo il richiedente prova di versare realmente in uno stato di bisogno?

Deve allegare alla domanda la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/15, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del dlgs; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.