Confermata la condanna a carico di un uomo colpevole di abusi sessuali e soprusi. La registrazione anagrafica elimina la necessità di accertare la convivenza – Sentenza, 17 dicembre 2018
Dalla Cassazione massima tutela per le unioni civili. Scatta il reato di maltrattamenti in caso di vessazioni e abusi da parte del partner che ha reso la dichiarazione di fronte all’ufficiale del Comune.
Con una decisione garantista per le coppier omo ed eterosessuali la Corte di cassazione – sentenza n. 56673 del 17 dicembre – ha confermato la condanna a carico di un uomo reo di abusi sessuali e vessazioni sulla compagna.
Lui ha chiesto l’assoluzione usando come grimaldello il limitato lasso di tempo di convivenza, solo un mese.
Nulla da fare per la terza sezione penale che ha reso definitivo il verdetto spiegando che agli approdi elaborati dalla giurisprudenza penale ai fini della stessa configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen4 , deve aggiungersi, quale elemento ancor più pregnante, la valenza probatoria che inequivocabilmente riveste nell'attuale ordinamento la dichiarazione resa dalla coppia innanzi all'ufficiale del Comune di Bollate ai sensi della l. 20.5.2016 n.76 (contenente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze) che, sebbene costituisca una semplice variazione anagrafica, priva di qualunque formalità, costituisce il presupposto per l'accertamento della stabile convivenza come espressamente disposto dal comma 37 dell’unico articolo di cui si compone la citata novella.
Infatti, la legge 76/2016, invero, nel recepire la da tempo auspicata esigenza di tutela delle relazioni di coppia al di fuori dal matrimonio, ha regolamentato da un canto le unioni civili, configurabili solo fra soggetti dello stesso sesso, e dall'altro le “convivenze di fatto” fondate su uno stabile legame affettivo improntato alla reciproca assistenza morale e materiale tra persone, che indipendentemente dalla differenza di genere – potendosi trattare tanto di coppie etero che omosessuali -, non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, ne' da un'unione civile o da un rapporto matrimoniale (comma 36). Il meccanismo costitutivo della convivenza quale soggetto giuridicamente rilevante – venendo ai suoi componenti riconosciuti una serie di diritti cui si accompagna l'obbligo alimentare rilevante al momento della sua cessazione si fonda, secondo quanto disposto dal comma 37, su una dichiarazione rimessa all'iniziativa degli stessi componenti della coppia e scevra da alcun controllo formale sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 36, rilasciata all'Anagrafe del Comune di residenza del soggetto presso il quale si e instaurata la convivenza, che trattandosi di una variazione presuppone la coabitazione tra i due dichiaranti, ancorché non prevista tra i presupposti costitutivi della fattispecie di cui al comma 36: la conseguente certificazione anagrafica è quindi sufficiente a dimostrare, ad ogni effetto di legge, la sussistenza del rapporto di convivenza, per il riconoscimento al convivente dei diritti discendenti dalla stessa L. n. 76/2016. Ne deriva che la funzione probatoria accordata dal legislatore alla registrazione anagrafica, cosi come esime da ulteriori accertamenti in ordine alla sussistenza di una convivenza di fatto, si traduce in una presunzione che inverte i poli dell'onere probatorio, spettando all'imputato che contesti la sussistenza del legame fattuale caratterizzato dalla stabilità e dalla mutua solidarietà e perciò tutelato dall'ordinamento fornire la prova contraria.