L’intervento più rilevante riguarda l’abrogazione, da dicembre 2023, del reddito di cittadinanza, che verrà sostituito dall’assegno di inclusione.
Qui di seguito una sintesi del decreto
Nel provvedimento ci sono interventi per gli sgravi per l’aumento del netto in busta paga per i lavoratori,incentivi per le imprese che assumono, il rifinanziamento del fondo per riduzione della pressione fiscale prevista dalla scorsa legge di bilancio, la temporanea detassazione maggiorata dei fringe benefit per dipendenti con figli, una maggiore flessibilità sui contratti a tempo determinato, la riforma del Reddito di Cittadinanza sostituito da una doppia misura per occupabili e famiglie svantaggiate.
Prevista anche un’estensione della maggiorazione per i genitori vedovi che percepiscono l’Assegno unico, per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Nel dettaglio:
La premier Giorgia Meloni ha anticipato come funzionerà il taglio del cuneo fiscale e contributivo (ossia la quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori), previsto una tantum nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (esclusa tredicesima): arriviamo al 6% del taglio sotto i 35mila euro e al 7% sotto i 25mila euro, fino alla fine dell’anno.
Nel dettaglio, lo sgravio contributivo per i dipendenti viene elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila (1.923 euro al mese) e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro.
Circa 4 miliardi stanziati per finanziare l’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto previsto in Legge di Bilancio.
L’aumento dello stipendio netto in busta paga può arrivare a circa 100 euro mensili medi.
Per favorire l’occupazione, inoltre, sui contratti a tempo determinato di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), vengono eliminati alcuni vincoli sulle causali per i rinnovi oltre i 12 mesi – ricorrendo ai contratti collettivi o ad accordi tra le parti – per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Nello specifico, i contratti potranno avere durata superiore all’anno senza però eccedere i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Erogato dall’INPS con pagamento elettronico per 18 mesi rinnovabili di altri 12 (con uno stop di un mese), il nuovo sussidio potrà arrivare a massimo 500 euro al mese (il beneficio mensile non sarà inferiore a 480 euro esentasse), più ulteriori 280 euro nel caso in cui il nucleo viva in affitto. Il nucleo beneficiario dovrà comunque sottoscrivere un”patto di attivazione digitale” e presentarsi ogni tre mesi presso i patronati, i servizi sociali o i centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione.
Per gli occupabili è previsto uno strumento dedicato, con il vincolo della partecipazione ai corsi di formazione, di importo pari a 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi non rinnovabili. Vi rientrano i soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei privi dei requisiti per il nuovo sostegno al reddito ma anche i componenti di nuclei che lo percepiscono ma che non sono calcolati nella scala di equivalenza.
Il contributo è mirato a sostenere la formazione e la riqualificazione professionale, ma anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Per beneficiarne, bisognerà fare domanda registrandosi su una piattaforma nazionale, rilasciando una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in progetti di formazione (per un massimo di dodici mensilità).
Per i soggetti occupabili il beneficio decade in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale (non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno), con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Se il nucleo è costituito da persone che hanno almeno 67 anni o sono disabili gravi l’assegno mensile sarà pari a 630 euro più altri 150 euro di contributo d’affitto. Anche per loro, il sussidio spetta per 18 mesi rinnovabili per altri 12.
I datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del nuovo sussidio (ex RdC), a determinate condizioni, hanno diritto a incentivi nella forma di esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, associazioni senza fini di lucro e altri enti di mediazione sarà riconosciuto un contributo tra il 60% e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Per favorire l’occupazione giovanile, sono previsti anche incentivi all’assunzione pari al 60% della retribuzione, per 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
Contributo assunzione disabili
Un secondo provvedimento approvato in CdM sempre il 1° maggio (un ddl anche in questo caso in materia di lavoro), dispone il riconoscimento riservato agli enti e alle organizzazioni: un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Fringe benefit detassati fino alla soglia dei 3mila euro per dipendenti con figli minori a carico ma limitatamente al periodo d’imposta 2023. Vi rientrano anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas). Nello specifico, il Decreto Lavoro impegna 142 milioni.
Nel Ddl approvato assieme al DL Lavoro, sono previste ulteriori misure volte a favorire l’occupazione e ad eliminare cavilli burocratici.
Si eliminano i limiti percentuali per le assunzioni con contratto di apprendistato in regime di somministrazione ed i vincoli quantitativi per somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (in mobilità, disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione, già prevista per altre situazioni, si estende ai casi di assunzione dei lavoratori somministrati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si estende ai rapporti di lavoro entro sei mesi la disciplina di quelli di durata superiore in materia di CIG: stop al diritto all’integrazione salariale per le sole giornate di lavoro effettuate.
La durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario. In ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a due giorni.