Ai fini del numero di ore del servizio non erogato conta fino a prova contraria il piano individualizzato: non si può permettere che il discente fruisca solo sulla carta dell’iter di formazione – Sentenza 2909/14
Mille euro al mese di danno esistenziale per ogni mese di scuola frequentato dall’alunno disabile senza l’insegnante di sostegno. E a pagare sarà il ministero dell’Istruzione. È quanto emerge dalla sentenza 2909/14, pubblicata dalla terza sezione del Tar Sicilia.
È il quadro costituzionale a imporre che ogni studente non possa fruire solo sulla carta del percorso di formazione offerta della scuola. È così che se un bambino ha gravi problemi e non ha potuto fruire della misura di sostegno deve essere risarcito del danno non patrimoniale, definibile come danno esistenziale, che deve essere liquidato in via equitativa. Quanto al numero di ore di lezione di aiuto delle quali ha bisogno l’allievo conta il piano individualizzato scolastico fino a prova contraria. Il danno, concludono i giudici, è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità dei minori, privati del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”. Ministero condannato alle spese.