Agevolazioni per l’acquisto della prima casa – terza parte

da | Mar 27, 2011 | Testimonianze e contributi

Care amiche,

completiamo oggi l’argomento sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di “CommercialistaDonna“. Negli scorsi articoli ho spiegato chi può usufruire dei vantaggi fiscali legati all’acquisto della prima abitazione e quali sono, con precisione, questi vantaggi. Oggi concluderò l’argomento parlando del credito d’imposta legato al riacquisto della prima casa. E’ importante conoscerlo, infatti una nostra amica l’ha perso perché ha fatto passare troppo tempo tra la vendita ed il riacquisto!

Vi saluto e vi ricordo che richieste particolari o interesse per un tema specifico possono essere segnalate alla mia mail.

Monica Ottone, dottore commercialista in Roma.
Per contattarmi dr.monicaottone@donneierioggiedomani.it.

 Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa

Dopo aver visto quali sono con precisione gli sconti fiscali previsti per questo importante acquisto e come usufruirne, oggi parleremo del credito d’imposta legato al riacquisto della prima casa. Infatti può capitare di cambiare idea o di avere diverse necessità con il passare del tempo oppure, semplicemente, la casa che abbiamo acquistato non ci piace più e vogliamo cambiarla. Che fare?

Ricordiamo che se abbiamo una sola casa acquistata con le agevolazioni descritte e vogliamo venderla per acquistarne un’altra, possiamo usufruire di un credito d’imposta se rispettiamo determinate condizioni. Vediamole insieme.

E se cambio idea? Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d’imposta spetta alle persone che hanno ceduto l’abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa. Quindi:

Acquisto avvenuto usufruendo delle agevolazioni prima casa
Riacquisto entro un anno dalla vendita di un appartamento non di lusso

Infatti tale credito spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa.

A quanto ammonta?
Esso è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; ma, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa) ma comunque non prima dell’entrata in vigore della Legge 168/82 e a condizione che l’acquirente fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Vi sembra complicato? Ricordate solo di non far passare più di un anno tra la vendita e il riacquisto e non scegliete abitazioni accatastate A/1 (ricordate? Sono quelle di lusso), poi chiedete al notaio, che valuterà la vostra situazione e vi dirà se rientrate.

Come si utilizza?

Il credito d’imposta può essere utilizzato: