Il mantenimento di una medesima linea guida nell’educazione risponde agli interessi delle minori. Irrilevante la capacità genitoriale della donna – Sentenza del 21 novembre 2013
L’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro. In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti. Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe pregiudizievole per l’interesse del minore, non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.