Addio potestà al padre che rifiuta d’incontrare il minore solo davanti a terzi come ha deciso il giudice

da | Dic 17, 2018 | Anno 2018

Grave il pregiudizio per il figlio: l’uomo che antepone il suo orgoglio alla necessità di coltivare i rapporti svaluta il ruolo di genitore. Non obbligatoria l’audizione del dodicenne in Appello – Ordinanza, 14 dicembre 2018

 

Perde la potestà genitoriale il padre che interrompe i rapporti con il minore perché non vuole sottostare al diritto di visita così come regolamentato dal giudice. E ciò perché il provvedimento stabilisce che gli incontri debbano avvenire in presenza di terzi (con ogni probabilità gli assistenti sociali).

Risulta grave il pregiudizio per il minore: anche a voler credere che l’uomo ne faccia davvero una questione d’orgoglio, il suo atteggiamento denota una scarsa considerazione del ruolo di genitore. Né rileva che il minore dodicenne non sia stato sentito in sede di reclamo perché la Corte d’appello non è obbligata dalla legge a procedere all’audizione, a prescindere dal fatto che l’interessato sia stato ascoltato o meno dal Tribunale, in via diretta o tramite il consulente tecnico d’ufficio. È quanto emerge dall’ordinanza 32525/18, pubblicata il 14 dicembre dalla prima sezione civile della Cassazione.