Torna il criterio escluso dal revirement della Cassazione ma rilanciato dal pg alle Sezioni unite. Niente contributo alla professionista dopo il confronto tra i redditi per l'acquisto sospetto della casa
A volte ritornano. Nella controversia sull’assegno divorzile fa di nuovo capolino il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che pure è stato escluso dalla svolta della Cassazione con la sentenza 11504/17. E non solo perché ieri all’udienza davanti alle Sezioni unite civili il pg l’ha rilanciato chiedendo che sia tenuto in considerazione nel momento in cui bisogna stabilire se il richiedente ha diritto o meno al contributo a carico dell’altro coniuge.
Già qualche segnale era giunto dalle giurisdizioni di merito, in primis il tribunale di Roma, secondo cui la posizione sociale delle parti deve contare. Ora l’assegno risulta negato anche perché la ex nulla allega sulla qualità del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio mentre la differenza di maggior reddito da lavoro che residua in capo all’uomo non è tale da fare scattare l’assegno. È quanto emerge dalla sentenza 4504/18, pubblicata dalla prima sezione civile dell’ufficio giudiziario capitolino, che è il più grande d’Europa.