A rischio nullità gli assegni di divorzio fissati in appello sul tenore di vita della coppia

da | Nov 28, 2017 | Anno 2017

Accolto il ricorso di un ex marito: ora la Corte territoriale dovrà valutare se lei possiede mezzi di sostentamento adeguati o se è nell’impossibilità di lavorare – Ordinanza, 28 novembre 2017

 

l revirement della Corte di cassazione rischia di mettere a rischio migliaia di assegni di divorzio già decisi in appello e fondati sul tenore di vita della coppia. Infatti d’ora in avanti il giudice dovrà valutare se chi finora ha avuto diritto al contributo economico possiede mezzi adeguati per vivere e se davvero è nell’impossibilità di trovare un impiego.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 28326 del 28 novembre 2017, ha accolto il ricorso di un ex marito.

Ecco le prime conseguenze dopo la sentenza di legittimità, la n. 11504/2017, con la quale l’assegno di divorzio è stato svincolato dal parametro del tenore di vita della coppia durante il matrimonio. Parametro, questo, rimasto invece valido per l’assegno dovuto in sede di separazione.

In poche parole, spiegano i Supremi giudici, deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive), non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.