A rischio l’assegno per la ex che smette di lavorare dopo che ha avuto un figlio dal nuovo partner

da | Mar 23, 2014 | Anno 2014

Accolto il ricorso dell’onerato dopo che in sede di separazione era stato concordato fra le parti un trattamento economico per soli due anni per consentire alla beneficiaria di trovarsi un’occupazione – Sentenza del 20 marzo 2014

Non si può escludere la riduzione dell’assegno divorzile se la ex moglie, con la nascita del figlio avuto dal nuovo compagno, decide di smettere di lavorare, laddove invece l’assegno di separazione concordato in precedenza dai coniugi era limitato al periodo di due anni per consentirle di reperire una nuova occupazione. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 6562 del 20 marzo 2014, ha accolto un punto del ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’appello di Brescia che ha disposto l’assegno mensile di mantenimento di 1.300 euro per la moglie. In primo grado la domanda di assegno divorzile era stata rigettata. La Corte territoriale ha valutato il fatto che al momento della separazione la donna era priva di reddito perché disoccupata e percepiva solo l’assegno di mantenimento e la sproporzione tra le condizioni economiche delle parti era documentata dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall’uomo e da accertamenti investigativi effettuati dalla ex coniuge.
Per la prima sezione civile sbaglia il giudice bresciano a determinare l’assegno mensile senza effettuare la necessaria indagine sulla mancanza di mezzi adeguati in relazione all’impossibilità di procurarseli e senza considerare che la donna ha sempre lavorato (come risultava dal libretto di lavoro prima operaia cucitrice poi impiegata). Ma non solo. La donna dopo la separazione ha smesso di lavorare e con la nascita del figlio con il nuovo compagno si è messa volontariamente in condizione di non potersi procurare mezzi adeguati durante il primo periodo di vita del piccolo.