Il COGNOME MATERNO in Italia nei matrimoni e nelle convivenze

da | Gen 8, 2024 | Appelli

Segnaliamo questa importante petizione con i riferimenti di interesse e i contati. (ndr)
Cosa accade a figlie e figli che siano nati PRIMA della sentenza della Corte Costituzionale 131/2022 e alle loro madri? Di una storia ho narrato io in precedenza, definando le madri dei figli discriminati come MadriDalPartnerDelNo (1).
Oggi aggiunge altri casi Iole Granato, una coamministratrice del gruppo FB sul cognome da me fondato nel 2010 (2), in uno scritto dal titolo “Il Cognome Materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022” che potete trovare al link in calce (3).

Da Iole Granato: «Paolo e Laura sono fratelli. Paolo è nato a maggio 2018, mentre Laura a luglio 2022, dagli stessi genitori. Paolo è figlio del papà, di cui eredita e tramanderà il cognome, mentre Laura è figlia del papà ma anche della mamma. Se questa realtà è falsa a livello biologico e giuridico, è invece più che corretta a livello anagrafico e sociale, perché il nostro nome, che comprende il nostro cognome, ci identifica fin dalla nascita e per tutta la vita.

Vogliamo porre urgentemente all’attenzione del legislatore il tema dell’attribuzione del doppio cognome alle nate e ai nati prima della sentenza della Corte Costituzionale di giugno 2022. Questo in previsione della legge in tema di cognome dei figli che dovrà essere discussa nella Commissione Giustizia del Senato o della Camera.

Il 27 aprile del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome paterno alla nascita. A partire dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla pubblicazione in G. U., i neonati assumono automaticamente il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi stabilito, o, in alternativa, il cognome di uno solo di loro, in caso di accordo in tal senso. Oggi quindi, finalmente, è riconosciuto il ruolo della madre, al pari di quello del padre, nel conferire l’identità familiare alla propria figlia o figlio. Un grosso passo avanti per il nostro Paese ancora impregnato di una matrice patriarcale che ha sempre schiacciato o peggio cancellato il cognome materno, discriminando le donne e sminuendo il ruolo familiare e sociale delle madri.

Eppure, se la soluzione del cognome di entrambi i genitori, comunemente inteso come doppio cognome, è stata valutata dalla Corte come ideale per la definizione dell’identità dell’individuo, in nome del superiore interesse del minore, questo principio non vale per tutte e tutti. Chi è nata o nato prima del 2 giugno 2022 non è messo in condizione godere di un pari beneficio. Si è palesemente davanti a una discriminazione che crea due pesi e due misure, che mette bambine e bambini, perfino fratelli e sorelle, su due piani diversi, chi è figlio di mamma e papà e chi solo di papà.

Le diverse proposte depositate in Parlamento affrontano le situazioni pregresse – quelle cioè che precedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza – spostando dalla Prefettura all’Anagrafe la procedura di aggiunta, rendendola così finalmente più snella, ma lo fanno subordinando la praticabilità della modifica alla presenza del consenso paterno.

Di fatto, questa formulazione risolve il conflitto tra i genitori sull’interesse del figlio nato prima del 02 giugno 2022 sempre a favore del padre, anche in situazioni in cui ciò è totalmente irragionevole: quale identità basata sul proprio cognome può essersi consolidata, ad esempio, in un bambino in età prescolare, che magari non è in grado di pronunciare correttamente neanche il proprio nome di battesimo?

Si sottolinea che il tema delle situazioni pregresse il tema era trattato – diversamente e più ampiamente – anche nella petizione sul cognome di Iole Natoli (4), assegnata alla Commissione Giustizia del Senato con il N. 189 e quella della Camera con il N. 124.

Riteniamo importante riportare alcune delle moltissime testimonianze di donne che, pur occupandosi in maniera prevalente se non esclusiva di figlie e figli, vedono negata la possibilità di dare anche il loro cognome, a fronte dell’opposizione di padri convinti che il loro cognome sia il migliore e il più importante e, come tale, debba rimanere l’unico, per non ledere l’identità della figlia o del figlio già nato.

Si tratta in molti casi di madri separate o divorziate o che hanno interrotto la relazione originaria con il padre. Queste donne vorrebbero veder riconosciuto un legame anagrafico tra le figlie e i figli minori e se stesse in primis e anche, spesso, con sorelle e fratelli nati da successive relazioni. Non mancano comunque neanche i casi di donne che vedono negato l’assenso all’aggiunta, evidentemente considerata alla stregua di un capriccio e non di un beneficio per il minore, all’interno di relazioni (matrimoniali o meno) comunque in essere.

Tutte le storie che seguono sono testimonianze fornite da iscritte al gruppo Facebook “Il cognome materno – procedure prefettizie e anagrafiche”; quelle che hanno chiesto di restare anonime sono indicate con iniziali fittizie.

A.B. nel 2013 non era sposata e aveva appena avuto un figlio cui desiderava dare il proprio cognome: mal consigliata, decideva di procedere in prima istanza a un riconoscimento congiunto, che all’epoca prevedeva l’imposizione automatica del solo cognome paterno. Prima della nascita, il padre si era impegnato a presentare in Prefettura, appena riconosciuto il bambino, domanda congiunta per il cambio di cambio di cognome, in modo da aggiungere quello materno. A riconoscimento avvenuto, si è rifiutato – e rifiuta ancora oggi – di mantenere la promessa, malgrado le tante richieste ricevute.

D.B. vorrebbe aggiungere al figlio di 13 anni il proprio cognome ma non ha mai fatto richiesta al padre perché sa che lui si rifiuterebbe, malgrado lei e la famiglia di origine abbiano cresciuto il bambino dalla nascita. Per evitare a se stessa e a suo figlio l’umiliazione di un “NO” si autoinfligge un silenzio non meno doloroso, nella speranza che la legge riconosca pari diritti a tutti e tutte, anche ai nati prima della sentenza del 2022.

T.S. nel 2019, anno di nascita della figlia, non sapeva nemmeno di poterle dare il doppio cognome (previo consenso paterno come da sentenza della Corte Costituzionale del 2016). Poco dopo, il suo partner abbandona di fatto lei e la figlia, ma ad oggi continua a esercitare il suo “potere”, negando il consenso all’aggiunta del cognome materno. Alla fine la madre ha deciso di tentare la strada della richiesta alla Prefettura di Napoli senza firma del padre, ma, dopo quasi un anno, non ha ricevuto alcun riscontro.

Emblematica è la vicenda di N.N.P.: il figlio è nato otto anni fa nell’ambito di una relazione he sembrava destinata a sfociare in una convivenza stabile, cosa che non è mai avvenuta. Il bambino, comunque, frequenta regolarmente il padre secondo le disposizioni del tribunale dei minori. A fronte del rifiuto del padre all’aggiunta del cognome materno a quello del bambino, N.N.P, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, presenta ricorso al tribunale di Torino per l’aggiunta del cognome materno. Ad aprile 2023 il ricorso viene respinto, in quanto il tribunale ritiene di non poter essere interpellato su questa materia nel caso di modifica del cognome già attribuito, ma solo in caso di attribuzione dello stesso. N.N.P presenta appello: a settembre il tribunale respinge l’appello e le addebita anche le spese legali.

N.V. è sposata con il padre di sua figlia e porta avanti la sua vita di coppia e di famiglia. La figlia oggi porta anche il suo cognome, ma ci sono voluti molti anni di amarezze e delusioni per superare il rifiuto del marito a presentare domanda congiunta in Prefettura per la modifica del cognome. Il cambio alla fine è avvenuto quando la ragazza era quasi maggiorenne. Ancora oggi il padre sente di essere stato indotto a privarsi di un diritto naturale.

In conclusione, si richiede al legislatore di individuare una procedura che consenta alla madre di una figlia o figlio minore, nato prima del giugno 2022 e che non porti il suo cognome, di richiedere e ottenere, nell’interesse del figlio stesso, l’aggiunta del proprio cognome a quello del padre, senza la necessità di chiederne il consenso, purché questi non abbia l’affido esclusivo del minore.

Resta inteso che, qualora la o il minore abbia l’età per essere ascoltata/o, il suo parere debba essere acquisito in tempi brevi dal Giudice competente.

Si invita il legislatore a includere questa procedura all’interno del testo unificato sull’attribuzione del cognome dei figli, che il Parlamento dovrebbe discutere a breve: attendere ulteriore tempo, infatti, finirebbe per confermare lo status quo e negare a tutti gli effetti pari diritto allo sviluppo di un’identità completa (tale la definisce la Corte) ai nati prima e dopo la sentenza del 2022, che non siano ancora maggiorenni».
_________________________________________

Che aspettate a firmare la petizione? (3)

LINK (numerazione nel testo):
(1) https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2023/05/interpretazione-restrittiva-della.html
(2) https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/
(3) https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022
(4) https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

Attribuzione immagine. Foto gratuita di Karolina Grabowska per Pexels.com:
https://www.pexels.com/photo/mom-reading-book-to-toddler-daughter-6274942/?fbclid=IwAR2z3hgHsX8IuMudRd_6SSh-JT2mrVdqpa4Bu98SQsveJGL89E1HBUM4upo

 Link Esterno