A rischio la casa popolare assegnata al coniuge, dopo la separazione consensuale, 7 ottobre 2010

da | Ott 14, 2010 | Anno 2010

Il comune può togliere la casa popolare assegnata al coniuge dopo la separazione consensuale. Il provvedimento di omologazione del tribunale non può incidere sulla gestione del patrimonio edilizio pubblico.

Lo ha stabilito il Tar della Lombardia che, con la sentenza 6877 del 6 ottobre 2010, ha respinto il ricorso di una coppia di ex contro il provvedimento con cui il comune di Milano ordinava di lasciare l’alloggio popolare. I due si erano separati consensualmente e il tribunale del capoluogo lombardo, con il decreto di omologazione, aveva assegnato all’ex moglie la casa popolare dove la coppia viveva con i figli prima della separazione rimaneva all’uomo. Il comune le toglieva l’abitazione dal momento che la donna risultava proprietaria di un altro appartamento, a suo dire troppo piccolo per viverci insieme ai due figli, di cui uno disabile e con grosse difficoltà di movimento. I giudici milanesi hanno confermato il provvedimento comunale e, in un interessante passaggio della sentenza, hanno affermato che “il provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi consiste in un controllo sulle condizioni dell’accordo raggiunto tra gli stessi, con particolare riguardo all’interesse dei figli (ex art. 158 c. 1 c. c. ), non potendo in alcun modo incidere sulla gestione del patrimonio edilizio pubblico, i cui provvedimenti sono emanati dai competenti organi della pubblica amministrazione, e sindacati dal giudice amministrativo.” La decisione del tribunale non può quindi “pregiudicare l’esercizio dei poteri pubblicistici preordinati all’applicazione della normativa dettata in materia di assegnazioni di edilizia residenziale pubblica”.