Gli aspri conflitti fra coniugi che hanno portato all’assenza del padre non escludono l’affidamento condiviso.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza ngr 4511 depositata il 31 marzo scorso, ha accolto in parte il ricorso di un padre accusato dall’ex di essere sempre stato assente con i due figli. I giudici territoriali non hanno condiviso le ragioni addotte dal Tribunale, che aveva affidato i bambini solo alla madre, e hanno ricordato che l’affido condiviso è ormai la regola alla quale si può derogare solo in casi eccezionali e nell’interesse dei minori. In sentenza si legge infatti che “in tema di separazione personale dei coniugi non si può affidare la prole in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, senza adeguata motivazione, posto che la legge n. 54 del 2006 prevede come regola ordinaria il principio dell’affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi. Il nuove testo dell’art. 155 c.c. infatti sancisce il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi assegnado al giudice il compito di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa previa valutazione prioritaria della possibilità che i minori restino affidati ad enrambi i genitori”.