La “fuitina” con una giovanissima è reato, 24 marzo 2010

da | Mar 25, 2010 | Anno 2010

La “fuitina” con una giovanissima è reato. Il consenso dell’adolescente non dà diritto a sconti di pena
 
La Cassazione non perdona chi fa la “fuitina” con una giovanissima. Infatti risponde del reato di atti sessuali con minore e non ha diritto a nessuno sconto di pena chi fa una fuga d’amore e ha rapporti con una infraquattordicenne.
Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 11252 di oggi, ha accolto il ricorso della Procura di Milano che chiedeva di annullare lo sconto di pena ottenuto da quarantenne (all’epoca dei fatti trentasettenne, sposato e con figli) che era scappato, aveva fatto la “fuitina” con la figlia di un amico, quasi quattordicenne.
I giudici milanesi avevano accordato all’uomo l’attenuante dato il consenso della ragazza ad avere rapporti con lui e, in generale alla fuga d’amore. Ma la terza sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso dell’accusa meneghina spiegando che “l’art. 609 quater C.p. punisce gli atti sessuali con persona che non abbia compiuto gli anni quattordici al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609 bis: quindi anche senza violenza, minaccia o abuso d’autorità: ed il consenso della persona offesa è del tutto irrilevante, in quanto non preso in considerazione dalla norma, che ha inteso tutelare di per sé l’integrità psico-fisica dell’infraquattordicenne”. E ancora. “Vero è che detto art. 609 quater prevede la riduzione della pena nei casi di minore gravità, ma ciò deve intendersi qualora gli atti non comportino una rilevante compromissione dell’integrità fisica e psichica della persona offesa, come, ad esempio, in caso di fuggevoli toccamenti lascivi”. Tanto più che “occorre considerare che dato l’incompleto sviluppo psichico dei minori, specie in materia sessuale, l’approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto, od addirittura di affidamento per avere dei rapporti sessuali, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità, ben lungi dall’essere reputato un fatto di minore gravità, trattandosi di un subdolo approfittamento della loro immaturità”. Pertanto, per la concessione dello sconto di pena occorreva qualcosa in più del semplice consenso.